L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
ART. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
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ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI, SEGRETARIO, TESORIERE
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 componenti che sono eletti all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è composto:
ART. 8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa. Nell’avviso devono essere indicati l’ordine dei giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.
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ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
ART. 6 – SOCI E QUOTE DI ASSOCIAZIONE
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
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